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| sistemi biometrici di identificazione e privacy |
Sistemi biometrici e rispetto della privacy.
Il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali è uno scanner che cattura l’immagine dell’impronta e, attraverso algoritmi matematici
unidirezionali, la converte in punti a cui assegna delle coordinate x/y. L’algoritmo proprietario converte queste coordinate di punti in stringhe numeriche criptate, che
vengono memorizzate in un modello da utilizzare per i confronti successivi. Nel modello biometrico vengono memorizzate solo le coordinate x/y dei punti e non l’immagine
dell’impronta. Questo rende impossibile risalire dal modello all’impronta, rendendo così inaccessibile l’identità dei soggetti registrati.
L’identità non può essere clonata o riutilizzata, dunque, per il semplice fatto che non è memorizzata.
Aspetti legali.
In Italia, con un provvedimento del 21 luglio 2005, l'autorità garante per la protezione dei dati personali si è pronunciata sulla relazione tra privacy ed utilizzo
di dati biometrici nell'ambito del rapporto di lavoro.
L'autorità si è espressa evidenziando due aspetti legali:
la necessità di informare preliminarmente i dipendenti circa i dati loro richiesti e le modalità di gestione degli stessi;
la necessità di garantire ai dipendenti la possibilità di registrare la propria presenza sul lavoro attraverso metodi alternativi.
Quindi, sulla base dei principi di necessità e pertinenza stabiliti dal codice privacy vigente, l'autorità ha dichiarato illegittimo l'utilizzo di dati biometrici per la
registrazione delle presenze dei dipendenti presso la sede di lavoro. Secondo il garante, tale attività può essere svolta in
modo efficiente ed affidabile utilizzando strumenti di registrazione tradizionali: la richiesta di acquisire dati biometrici appare dunque sproporzionata
rispetto alle finalità di rilevazione presenze e dunque le tecniche biometriche non possono essere
utilizzate a tal fine ove sia possibile l'uso di strumenti meno invasivi.
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